Art. 14.
(Contratti di lavoro).

      1. Le contrattazioni nazionali e provinciali in materia di Polizia pubblica avvengono in conformità alle prescrizioni stabilite dal regolamento di attuazione adottato ai sensi dell'articolo 12, comma 3. La contrattazione nazionale avviene presso il Ministero dell'interno e la contrattazione provinciale avviene presso le singole prefetture - uffici territoriali del Governo.